DIRITTI DELLA PERSONA OFFESA IN CASO DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE


Se, al termine delle indagini preliminari il Pubblico Ministero ritiene che non vi siano prove sufficienti per chieder il rinvio a giudizio dell’indagato, chiede al Giudice per le Indagini Preliminari l’“archiviazione”: archiviazione della denuncia o della querela. Se la vittima non è d’accordo con la decisione del Pubblico Ministero, può presentare al Giudice per le Indagini Preliminari un atto di opposizione. Con l’atto di opposizione la vittima può far valere nuovi argomenti di investigazione e nuovi argomenti giuridici e fattuali.

Il termine per presentare l’atto di opposizione è di venti giorni; il termine è portato a trenta giorni in caso di furto con strappo e di furto in abitazione.

In caso di inerzia (ritardi) nello svolgimento delle investigazioni da parte del Pubblico Ministero, la persona offesa può chiedere al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello l’avocazione (sostituzione) delle indagini.

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