Su richiesta, la vittima ha il diritto di essere informata della decisione presa rispetto alla denuncia o alla querela che ha presentato, inclusa la decisione di perseguire l’imputato, di depositare una sospensione provvisoria o di sospendere il procedimento. La vittima ha anche il diritto di essere informata del giorno, dell’ora e del luogo del processo, nonché della sentenza.
A tal fine, è opportuno che la vittima dichiari, nel momento in cui viene informata dei suoi diritti, che desidera essere informata di tutte le decisioni prese nel procedimento penale e delle relative motivazioni. La vittima può anche decidere di non voler essere informata di tutto ciò che è stato appena elencato.
La vittima di un reato violento se ne fa richiesta, ha il diritto di essere informata del rilascio o della fuga dell’imputato o del condannato detenuti, nonché, in particolare nel caso in cui l’imputato è considerato un pericolo, delle informazioni sulle principali decisioni giudiziarie che riguardano lo status dell’imputato, in particolare l’applicazione di misure alternative di esecuzione.
Queste informazioni devono essere fornite ad ogni fase della procedura da parte dell’autorità responsabile. Le vittime hanno il diritto di vedere il fascicolo del caso, tranne quando si applica il segreto “istruttorio”, ovvero il segreto su queste informazioni, oppure se il Pubblico Ministero si oppone sulla base del fatto che potrebbe compromettere l’indagine o i diritti delle parti nel processo.