DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATO


Durante tutto il procedimento, la vittima ha il diritto di essere ascoltata, di fornire informazioni che possono essere importanti per l’indagine e poter fornire prove a sostegno della propria posizione.
Una volta segnalato il reato, la vittima ha l’opportunità di comunicare il maggior numero di elementi possibili e di fornire prove all’autorità che riceve la denuncia.

Anche durante le indagini preliminari, la vittima sarà convocata dalla Polizia Giudiziaria o, in alcuni casi, dalla Procura della Repubblica, per rilasciare dichiarazioni e aggiungere qualcosa che non è stato detto al momento della denuncia.

Se la persona indagata viene rinviata a giudizio (da accusato diventa imputato), la vittima sarà richiamata in Tribunale per fare dichiarazioni e rispondere a domande.

Nel corso delle indagini, il Pubblico Ministero, anche su richiesta della persona offesa, può chiedere al Giudice che la testimonianza sia assunta mediante incidente probatorio, cioè viene anticipata la raccolta delle prove che avrà efficacia nel successivo processo.
Un’altra possibilità è che la vittima possa chiedere di dare testimonianza in forma protetta e non nell’udienza pubblica. Si tratta di casi – indicati dal codice – in cui le vittime sono in condizioni di particolare vulnerabilità: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, sfruttamento sessuale di minorenni, tratta di esseri umani, ecc.

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