PUBBLICO MINISTERO


​​Il Pubblico Ministero (detto PM) è un dipendente dello Stato che svolge la funzione di *dirigere le indagini e sostenere l’accusa davanti al Giudice.*

Il PM ha conseguito la laurea in giurisprudenza, ha superato un apposito concorso pubblico per entrare nell’Ordine Giudiziario e, prima di svolgere la funzione giudicante, ha svolto una intensa formazione.

Il PM dirige la Polizia Giudiziaria alla quale delega lo svolgimento di alcune indagini.
Svolge la sua funzione in modo indipendente da ogni potere politico ed amministrativo ed è sottoposto solo alla legge e giudica solo in base alla legge, che può interpretare.

La disciplina dei Pubblici Ministeri è controllata ed assicurata dal Consiglio Superiore della Magistratura, che è presieduto dal Presidente della Repubblica.

*L’ufficio del PM è la *Procura della Repubblica**, che è presente in ogni sede di Tribunale ed è coordinata dal Procuratore della Repubblica.

Il PM è il titolare dell’indagine che si apre a seguito della denuncia o della querela. Egli effettua direttamente la raccolta delle fonti di prova (ad esempio gli interrogatori più impegnativi, l’ascolto di persone informate, l’ispezione della scena del crimine o l’ascolto di consulenti tecnici). Altrimenti può dare incarico alla Polizia Giudiziaria di svolgere le attività ordinarie di ricerca e raccolta delle fonti di prova.

Al termine delle Indagini Preliminari, il Pubblico Ministero valuta le fonti di prova raccolte e stabilisce se sono sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio:

  • se le fonti di prova non sono ritenute sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio, il Pubblico Ministero chiederà al Giudice per le Indagini Preliminari l’archiviazione della notizia di reato;
  • se le fonti di prova sono ritenute sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio il Pubblico Ministero chiede che l’imputato venga rinviato a giudizio.

Nella fase del giudizio il Pubblico Ministero deve dimostrare, nel contraddittorio delle parti, che l’imputato è colpevole.
Lo farà portando prove, quali: testimonianze, consulenze tecniche, documenti ed argomentazioni fattuali e giuridiche.

Il Pubblico Ministero può proporre impugnazione contro la sentenza emessa dal Giudice di primo grado. Ad esempio: se il Giudice decide di assolvere l’imputato e il Pubblico Ministero ritiene di aver presentato prove sufficienti a dimostrare di aver commesso il reato, può presentare atto di appello contro tale decisione.

INFORMAZIONI ALLE VITTIME

Il Pubblico Ministero svolge un ruolo fondamentale nel fornire informazioni alle vittime dei reati. Deve informare le vittime circa:

  • a) i modi di presentazione della denuncia o della querela;
  • b) le indagini ed il futuro processo;
  • c) la possibilità di chiedere il risarcimento del danno;
  • d) la possibilità di ricevere copia della sentenza che verrà emessa;
  • e) la possibilità di conoscere il numero che ha assunto la denuncia (R.G.N.R.) e il nome del Pubblico Ministero assegnatario della pratica;
  • f) la possibilità di essere avvisato qualora il Pubblico Ministero decida di chiedere la archiviazione della notizia di reato;
  • g) la possibilità per la vittima di farsi assistere da un avvocato;
  • h) la possibilità, ricorrendone le condizioni, di poter ricorrere alla assistenza di un avvocato a spese dello Stato;
  • i) la possibilità di potersi avvalere di un interprete per interagire con gli operanti e per poter comprendere il contenuto degli atti;
  • j) le misure protettive che possono essere disposte a favore della vittima per impedire la reiterazione del reato ed eventuali ritorsioni da parte dell’offender;
  • k) il modo per ottenere il rimborso delle spese affrontate per partecipare al processo;
  • l) la possibilità di ottenere il risarcimento del danno o la restituzione delle cose sottratte;
  • m) la possibilità di ritirare la querela che la vittima ha presentato;
  • n) la possibilità di fruire di servizi di mediazione con l’autore;
  • o) il caso in cui l’offender richieda la sospensione del processo per la procedura della messa in prova;
  • p) il caso che il processo possa fermarsi quando il fatto viene giudicato di particolare tenuità;
  • q) le strutture sanitarie sul territorio, circa le case famiglia e le case rifugio, e circa i centri antiviolenza.

 

Gli uffici del Pubblico Ministero si trovano negli stessi edifici ove sono situati i Tribunali. E’ bene sottolineare che il Pubblico Ministero ed il Tribunale sono due organi dello Stato indipendenti e separati tra loro.

Se un Pubblico Ministero ha compiuto degli abusi nei confronti di un cittadino (e quindi anche di una vittima) può essere segnalato al Consiglio Superiore della Magistratura.

Presso le Corti di Appello e la Corte di Cassazione l’ufficio è denominato Procura Generale.

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