CHI É CHI

Nel Procedimento Penale sono coinvolte varie persone con diversi ruoli e funzioni.
Conosciamoli un po’ meglio.

L’INDAGATO O L’IMPUTATO

L’INDAGATO L’indagato è la persona nei confronti della quale vengono svolte le Indagini Preliminari allo scopo di valutare la possibilità di essere portata a giudizio. Il nome dell’indagato viene iscritto dal Pubblico Ministero nel Registro degli Indagati. Se non è possibile individuare il nome dell’indagato, l’ipotesi di reato viene iscritta nella sezione dei procedimenti contro ignoti. Se c’è il pericolo che l’indagato commetta nuovamente il reato, il rischio che egli inquini le prove o che si renda irreperibile per il processo, il Pubblico Ministero può chiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione a suo carico di un provvedimento cautelare restrittivo della sua libertà personale. Nel corso delle Indagini Preliminari l’indagato può anche ricevere l’ordine di non avvicinarsi alla vittima e l’ordine di non contattarla anche in via telematica. L’IMPUTATO L’indagato assume il nome e il ruolo di imputato quando il Giudice ritiene le accuse fondate. Il Pubblico Ministero, che ritiene le accuse fondate, nel caso di reati meno gravi, formula i capi di imputazione a suo carico e dispone la citazione davanti al Giudice Unico. Il Pubblico Ministero, che ritiene le accuse fondate, nel caso di reati più gravi, formula i capi di imputazione a suo carico e chiede al Giudice per l’Udienza Preliminare il suo rinvio a giudizio.   Se il Giudice per le Indagini Preliminari ritiene sostenibili le accuse, rinvia l’imputato al giudizio del Tribunale Collegiale.

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L’AVVOCATO

L’Avvocato rappresenta e difende l’Indagato, l’Imputato, la Persona Offesa e la Parte Civile, sulla base delle conoscenze relative alle procedure di legge, compiendo, per il suo cliente, gli atti giudiziari opportuni e necessari alla sua difesa. L’Avvocato è un professionista, laureato in giurisprudenza ed abilitato all’esercizio della professione forense. L’Avvocato di fiducia è nominato direttamente dal cliente. L’Avvocato di ufficio è nominato dalla Autorità Giudiziaria per assistere l’indagato o l’imputato sprovvisto, al momento, di difensore; entrambi sono a spese del cliente. L’Avvocato a spese dello Stato è assegnato alla parte che versa in stato di indigenza (gratuito patrocinio). GRATUITO PATROCINIO I requisiti per l’accesso al gratuito patrocinio prevedono che la persona abbia un reddito familiare inferiore ad € 11.493,82 aumentati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (compreso l’istante). Per accedere al gratuito patrocinio la persona interessata deve presentare una apposita richiesta, redatta in carta semplice e sottoscritta personalmente. L’istanza deve indicare il processo per cui viene chiesto il patrocinio, le generalità ed il codice fiscale dei componenti la famiglia anagrafica, documentando la propria situazione di reddito ed impegnandosi a comunicare eventuali variazioni intervenute successivamente nei limiti di reddito. La domanda per l’ammissione al gratuito patrocinio deve essere depositata (dall’interessato o dal suo legale di fiducia o trasmessa a mezzo raccomandata) presso la Cancelleria del magistrato davanti al quale il processo pende e quindi: - presso la cancelleria del G.I.P. se il procedimento si trova in fase di indagini preliminari; - presso la cancelleria del Giudice procedente se il procedimento è nella fase dibattimentale; - presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento si trova innanzi alla Corte di Cassazione. E’ necessario ricordare che le vittime di alcuni reati reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi; pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; violenza sessuale; atti sessuali con minorenne; violenza sessuale di gruppo; stalking; riduzione o mantenimento in schiavitù, se commesso nei confronti di minorenni; prostituzione minorile; pornografia minorile; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; tratta di persone, se commessa in danno a minori; acquisto e alienazione di schiavi, se commessi in danno a minori; corruzione di minorenne; adescamento di minorenni, possono fruire del Gratuito Patrocino anche al di là dei limiti reddituali indicati.

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PUBBLICO MINISTERO

​​Il Pubblico Ministero (detto PM) è un dipendente dello Stato che svolge la funzione di *dirigere le indagini e sostenere l’accusa davanti al Giudice.* Il PM ha conseguito la laurea in giurisprudenza, ha superato un apposito concorso pubblico per entrare nell’Ordine Giudiziario e, prima di svolgere la funzione giudicante, ha svolto una intensa formazione. Il PM dirige la Polizia Giudiziaria alla quale delega lo svolgimento di alcune indagini. Svolge la sua funzione in modo indipendente da ogni potere politico ed amministrativo ed è sottoposto solo alla legge e giudica solo in base alla legge, che può interpretare. La disciplina dei Pubblici Ministeri è controllata ed assicurata dal Consiglio Superiore della Magistratura, che è presieduto dal Presidente della Repubblica. *L’ufficio del PM è la *Procura della Repubblica**, che è presente in ogni sede di Tribunale ed è coordinata dal Procuratore della Repubblica. Il PM è il titolare dell’indagine che si apre a seguito della denuncia o della querela. Egli effettua direttamente la raccolta delle fonti di prova (ad esempio gli interrogatori più impegnativi, l’ascolto di persone informate, l’ispezione della scena del crimine o l’ascolto di consulenti tecnici). Altrimenti può dare incarico alla Polizia Giudiziaria di svolgere le attività ordinarie di ricerca e raccolta delle fonti di prova. Al termine delle Indagini Preliminari, il Pubblico Ministero valuta le fonti di prova raccolte e stabilisce se sono sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio: se le fonti di prova non sono ritenute sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio, il Pubblico Ministero chiederà al Giudice per le Indagini Preliminari l’archiviazione della notizia di reato; se le fonti di prova sono ritenute sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio il Pubblico Ministero chiede che l’imputato venga rinviato a giudizio. Nella fase del giudizio il Pubblico Ministero deve dimostrare, nel contraddittorio delle parti, che l’imputato è colpevole. Lo farà portando prove, quali: testimonianze, consulenze tecniche, documenti ed argomentazioni fattuali e giuridiche. Il Pubblico Ministero può proporre impugnazione contro la sentenza emessa dal Giudice di primo grado. Ad esempio: se il Giudice decide di assolvere l’imputato e il Pubblico Ministero ritiene di aver presentato prove sufficienti a dimostrare di aver commesso il reato, può presentare atto di appello contro tale decisione. INFORMAZIONI ALLE VITTIME Il Pubblico Ministero svolge un ruolo fondamentale nel fornire informazioni alle vittime dei reati. Deve informare le vittime circa: a) i modi di presentazione della denuncia o della querela; b) le indagini ed il futuro processo; c) la possibilità di chiedere il risarcimento del danno; d) la possibilità di ricevere copia della sentenza che verrà emessa; e) la possibilità di conoscere il numero che ha assunto la denuncia (R.G.N.R.) e il nome del Pubblico Ministero assegnatario della pratica; f) la possibilità di essere avvisato qualora il Pubblico Ministero decida di chiedere la archiviazione della notizia di reato; g) la possibilità per la vittima di farsi assistere da un avvocato; h) la possibilità, ricorrendone le condizioni, di poter ricorrere alla assistenza di un avvocato a spese dello Stato; i) la possibilità di potersi avvalere di un interprete per interagire con gli operanti e per poter comprendere il contenuto degli atti; j) le misure protettive che possono essere disposte a favore della vittima per impedire la reiterazione del reato ed eventuali ritorsioni da parte dell’offender; k) il modo per ottenere il rimborso delle spese affrontate per partecipare al processo; l) la possibilità di ottenere il risarcimento del danno o la restituzione delle cose sottratte; m) la possibilità di ritirare la querela che la vittima ha presentato; n) la possibilità di fruire di servizi di mediazione con l’autore; o) il caso in cui l’offender richieda la sospensione del processo per la procedura della messa in prova; p) il caso che il processo possa fermarsi quando il fatto viene giudicato di particolare tenuità; q) le strutture sanitarie sul territorio, circa le case famiglia e le case rifugio, e circa i centri antiviolenza.   Gli uffici del Pubblico Ministero si trovano negli stessi edifici ove sono situati i Tribunali. E’ bene sottolineare che il Pubblico Ministero ed il Tribunale sono due organi dello Stato indipendenti e separati tra loro. Se un Pubblico Ministero ha compiuto degli abusi nei confronti di un cittadino (e quindi anche di una vittima) può essere segnalato al Consiglio Superiore della Magistratura. Presso le Corti di Appello e la Corte di Cassazione l’ufficio è denominato Procura Generale.

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GIUDICE

Il *Giudice è un soggetto che appartiene all’ordine giudiziario.* La sua funzione è quella di emettere una decisione (sentenza) nell’ambito del Procedimento Penale in modo imparziale ed equidistante dalle Parti. Il Giudice per le Indagini Preliminari si occupa di esercitare un controllo di legalità, nell’ambito delle Indagini Preliminari, rispetto alla azione del Pubblico Ministero. In particolare il Giudice per le Indagini Preliminari è competente per il controllo delle misure cautelari, per la loro convalida, la loro sostituzione e revoca. Il Giudice Unico (o monocratico) del Tribunale si occupa di decidere nell’ambito di Procedimenti Penali che riguardano reati di minore gravità. Il Giudice Collegiale del Tribunale (composto da tre Giudici) si occupa di decidere nell’ambito di Procedimenti Penali che riguardano reati più gravi. La Corte d’Assise (composta da due Giudici Togati e sei Giudici Popolari) si occupa di decidere nell’ambito di Procedimenti Penali che riguardano reati gravissimi. La Corte d’Appello (composta da tre Giudici, detti Consiglieri) si occupa di decidere nell’ambito di Procedimenti Penali che riguardano l’impugnazione (Appello) delle Sentenze di primo grado. Il Giudice di Pace è un Giudice Unico che si occupa di decidere nell’ambito di Procedimenti Penali che riguardano i reati più lievi e deve tentare sempre la conciliazione tra le parti. La Corte Suprema di Cassazione (composta da cinque Giudici, detti Consiglieri) ha sede a Roma e decide le impugnazioni, normalmente, delle sentenze di appello con particolare riguardo alle violazioni di legge. La Corte Costituzionale (composta da quindici Giudici, nominati dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento e dalle Supreme Magistrature ordinaria e amministrativa) ha sede a Roma ed ha il compito di verificare le conformità alla Costituzione delle leggi, che hanno trovato o possono trovare applicazione nel caso processuale.

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FORZE DELL’ORDINE

Le Forze dell’Ordine Italiane (Polizia, Carabinieri, Polizia Locale e Guardia di Finanza) hanno un ruolo chiave nel garantire, oltre alla sicurezza dei cittadini, anche che i procedimenti penali procedano senza problemi. Quando una Forza dell’Ordine viene a conoscenza che è stato commesso un reato perché è stata presentata una denuncia/querela o perché un agente è stato testimone di un crimine, ha il dovere di informare il Pubblico Ministero il prima possibile. Tuttavia, se esiste il pericolo che le prove del reato possano essere perse o distrutte, prima di informare il Pubblico Ministero, le Forze dell’Ordine dovrebbero eseguire urgentemente tutte le azioni necessarie per evitare che ciò accada, ad esempio requisendo immediatamente il veicolo in cui un è stato commesso un omicidio o rilevando le prove dalla scena del crimine. Una volta informato il Pubblico Ministero, quest’ultimo darà indicazione alle Forze dell’Ordine (che prendono funzione di Polizia Giudiziaria) di proseguire le indagini. Durante l’indagine, se la vittima desidera fornire ulteriori informazioni e conoscere lo stato di avanzamento del procedimento, deve contattare l’ufficiale di Polizia Giudiziaria incaricato delle indagini. Se la vittima è stata minacciata o intimidita, o teme per la sua incolumità, dovrebbe immediatamente denunciare alle Forze dell’Ordine. LA POLIZIA GIUDIZIARIA La Polizia Giudiziaria deve raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole, compiendo, tra l’altro, le seguenti attività: ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato; conservazione di esse e dello stato dei luoghi; ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti; compimento degli atti urgenti.  

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IL TESTIMONE

Il Testimone è una persona che, nel corso del Processo, è in grado di riferire in forma orale informazioni utili a ricostruire i fatti relativi al reato. L’ascolto del Testimone viene definito Esame del Testimone, e si svolge mediante domande a lui rivolte. Il Testimone può essere esaminato anche dalle altre Parti e dal Giudice per ottenere chiarimenti. Il Testimone deve rispondere secondo verità e in caso di false dichiarazioni può essere denunciato per il reato di falsa testimonianza. Al processo, la vittima sarà interrogata come testimone: dal Pubblico Ministero; dal difensore dell’imputato; dal suo difensore. Poi la vittima potrà, eventualmente, essere interrogata, per ottenere chiarimenti, da parte del Presidente del Tribunale. La vittima chiamata a testimone dovrà rispondere dicendo la verità. Se il difensore dell’imputato dovesse incalzare, dovesse rivolgere domande insidiose, domande che non riguardano i fatti o domande lesive della dignità, il testimone potrà richiedere l’intervento del Presidente del Tribunale. Qualora al testimone venissero poste domande su fatti e circostanze che egli ha scordato, egli deve rispondere “Non ricordo”. Qualora la vittima, citata come testimone, non potrà essere presente per l’udienza indicata sarà necessario che avverta in forma scritta il Presidente del Tribunale dell’impedimento. In questo caso il Presidente rinvierà l’esame del testimone ad altra udienza. Non costituiscono valide giustificazioni per non essere presenti all’udienza gli impegni ordinari di lavoro. Sono valide giustificazioni per non essere presenti all’udienza i problemi di salute o la assenza dal territorio italiano. Qualora la vittima, citata come testimone, non compaia all’udienza e non porti alcuna giustificazione, il Presidente del Tribunale può condannarla a pagare una penalità da € 51 ad € 516, e, nei casi più estremi, può ordinare alla Polizia di prelevare forzosamente il testimone (il testimone non può sottrarsi all’obbligo di presentarsi in udienza, se è stato citato regolarmente.

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PERITO E CONSULENTE TECNICO DI PARTE

Il Perito è una professionista esperto nominato dal Tribunale per fornire chiarimenti e informazioni più precise rispetto a temi per i quali sono richiesti conoscenze e competenze di carattere tecnico, scientifico o artistico particolari. Può essere, ad esempio, necessario il contributo di un medico per valutare la gravità e la causa di una lesione. Può essere necessario il contributo conoscitivo di uno psichiatra per comprendere se l’imputato, al momento del reato, fosse capace di intendere e di volere. Possono, ad esempio essere necessarie le competenze di un esperto informatico per scoprire se certi messaggi o certe immagini pervenute alla vittima siano effettivamente partiti dal dispositivo elettronico dell’offender. Si può rendere necessaria la competenza di un esperto in materia merceologica per valutare, ad esempio, l’avvenuta contraffazione di beni di lusso. Il Perito viene convocato dal Tribunale per una udienza. All’udienza il Tribunale formula un quesito: ovvero la domanda dal contenuto tecnico riguardante il caso portato a giudizio. Il Perito chiederà un termine (generalmente di 90 giorni) per svolgere le sue indagini, per elaborare una relazione scritta e depositarla alla Cancelleria del Tribunale. Le parti (il Pubblico Ministero, l’Imputato e la Parte Civile) possono nominare un Consulente Tecnico di Parte (CTP) che avrà la funzione di controllare l’operato del Perito.* Una volta finita la relazione, il Perito la esporrà davanti al Tribunale e dovrà rispondere alle domande delle parti. Nella stessa udienza potranno anche deporre i Consulenti Tecnici di Parte. Il Tribunale può decidere di conformarsi o non conformarsi alla valutazione del Perito, motivando in modo logico la sua decisione.

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