I DIRITTI DELLE VITTIME DI REATO

Le vittime di reato possono esercitare una serie di diritti per soddisfare i propri bisogni, tutelare le proprie necessità e difendere i propri interessi derivanti dalla vittimizzazione.

Questi diritti sono stabiliti non solo ellen leggi nazionali, ma anche in strumenti giuridici internazionali, come la direttiva dell’Unione Europea che stabilisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

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Su questo sito puoi conoscere meglio questi diritti e imparare come fare per far sì che vengano rispettati.
Se uno di questi diritti non venisse rispettato, la vittima dovrebbe segnalarlo all’autorità responsabile di garantire il rispetto del diritto violato.

I Centri di Supporto Vittime possono aiutare ad esercitare alcuni di questi diritti, fornendo informazioni e spiegazioni e guidando nelle relazioni con le autorità. Tuttavia, è importante ricordare che i Centri di Supporto Vittime e i professionisti che collaborano con i Centri non prendono in carico le vittime e non le rappresentano nei procedimenti penali. Tuttavia, i Centri Anti Violenza che accolgono donne vittime di violenza spesso hanno dei professionisti che offrono la loro opera gratuitamente, o a cifre contenute.

DIRITTO ALLA SICUREZZA: MISURE CAUTELARI PERSONALI

La protezione e la sicurezza delle vittime possono essere salvaguardate applicando all’indagato o all’imputato delle misure cautelari. La misura cautelare è una restrizione alla libertà dell’indagato o dell’imputato, che può essere applicata nel corso del procedimento penale se sussiste il pericolo di fuga, il pericolo di manomissione delle prove del reato, o il pericolo di ripetizione del reato. Esistono diverse misure cautelari come: il divieto dell’espatrio a carico dell’indagato o dell’imputato; la sospensione a carico dell’indagato o dell’imputato dell’esercizio di determinate professioni; l’obbligo imposto all’indagato o all’imputato di presentarsi periodicamente alla Polizia; l’allontanamento imposto all’indagato o all’imputato dalla casa familiare, o dai luoghi frequentati dalla vittima; il divieto di avvicinamento imposto all’indagato o all’imputato ai luoghi frequentati dalla vittima; il divieto o l’obbligo imposto all’indagato o all’imputato di dimorare in un determinato territorio; l’arresto dell’indagato o dell’imputato presso il suo domicilio; l’arresto dell’indagato o dell’imputato presso il carcere o presso un luogo di cura. In caso di stalking, violenza domestica e bullismo, la vittima può chiedere ed ottenere dal Questore del luogo un ammonimento contro l’autore. La vittima deve essere informata in caso di revoca o sostituzione delle misure cautelari per il deposito di una memoria e dovrebbe essere ascoltato, quando il Giudice lo ritenga necessario.

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DIRITTI DELLE VITTIME CON SPECIFICHE ESIGENZE DI PROTEZIONE

Le vittime con specifiche esigenze di protezione sono quelle che, in base alle loro caratteristiche personali, al tipo o alla natura del crimine sofferto e / o alle circostanze in cui si è verificato il reato, sono particolarmente vulnerabili a causa del ripetersi della vittimizzazione, vittimizzazione secondaria, intimidazione o ritorsione, e che quindi hanno bisogno di cure particolari, specialmente a livello di protezione. Questa vulnerabilità dovrebbe essere valutata caso per caso, ma occorre prestare particolare attenzione alle vittime che hanno subito un danno considerevole a causa della gravità del crimine, alle vittime di reati motivati da discriminazioni in base alle loro caratteristiche personali o a quelle vittime la cui relazione e dipendenza dal loro aggressore le rendevano particolarmente vulnerabili. Sono esempi le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di persone, della violenza di genere, della violenza domestica, della violenza sessuale e dei crimini di odio. Indipendentemente dal tipo di crimine subito, i bambini, gli anziani e le persone che soffrono di malattie o disabilità dovrebbero essere presi particolarmente in considerazione quando si valutano gli specifici bisogni di protezione. Laddove una vittima particolarmente vulnerabile debba essere coinvolta in un atto procedurale, il Pubblico Ministero o il Giudice devono garantire che, indipendentemente dall’applicazione di altre misure, tale atto sia effettuato nelle migliori condizioni possibili, al fine di garantire la spontaneità e la sincerità delle risposte: - La testimonianza della vittima particolarmente vulnerabile dovrebbe avvenire il prima possibile; questa richiesta deve essere fatta da un professionista appositamente qualificato e, nel caso in cui la vittima debba essere ascoltata più di una volta, le domande devono sempre essere fatte dallo stesso professionista; - L’interrogatorio di una vittima di violenza sessuale, violenza di genere o violenza domestica, quando non eseguito da un Giudice o da un Pubblico Ministero, dovrebbe essere fatto da una persona dello stesso sesso della vittima se lo desidera; - Gli atti procedurali dovrebbero essere organizzati in modo tale che il testimone particolarmente vulnerabile non incontri mai determinati soggetti coinvolti nello stesso processo, in modo particolare l’imputato; - Quando è necessario evitare il contatto visivo tra la vittima e l’imputato, tale persona dovrebbe essere ascoltata usando l’occultamento o la teleconferenza e non sarebbe necessaria la sua presenza in aula; - La vittima sarà interrogata dal Giudice, dopo di che gli altri Giudici, il Pubblico Ministero, il difensore di parte civile, il difensore dell’imputato e il difensore del responsabile civile possono chiedere di fare ulteriori domande, che saranno fatte dal giudice e non direttamente da questi; - Alla vittima non dovrebbero essere poste domande sulla sua vita privata che non siano collegate al crimine che ha subito; - In alcuni casi, gli atti procedurali, compreso il giudizio, possono essere condotti senza la presenza del pubblico. In qualsiasi fase del procedimento, il Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, può determinare la rimozione temporanea della vittima particolarmente vulnerabile dalla famiglia o dalla casa-famiglia in cui si trova, e collocarla in altra struttura adibita.

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SONO STATO VITTIMA DI UN REATO: CONSEGUENZE E REAZIONI I DIRITTI DELLE VITTIME DI REATO IL PROCESSO PENALE CHI É CHI


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